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Come ottenere l’indennità di accompagnamento

Da Redazione

Agosto 23, 2021

Come ottenere l’indennità di accompagnamento

Uno degli aiuti statali più noti ed importanti è, senz’ombra di dubbio, l’indennità di accompagnamento. Molti cittadini, però, non la conoscono approfonditamente, non sanno quali sono i soggetti che possono richiederla e tutti gli aspetti burocratici da dover ottemperare per ottenerla. Nel prosieguo dell’articolo, chiariremo tutti gli aspetti che riguardano una delle forme assistenziali più importanti presenti nel nostro ordinamento. 

L’indennità di accompagnamento viene erogato ai soggetti invalidi o mutilati, ai quali è stata accertata l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita in maniera autonoma. Queste persone, di conseguenza, devono essere costantemente supportate dalla presenza di un terzo soggetto. 

Come evitare che la domanda venga respinta per vizi di forma

Per inoltrare la domanda di accompagnamento è indispensabile, quindi, essere stati riconosciuti “invalidi civili totali. A differenza di altre forme assistenziali, la richiesta può essere inoltrata anche se si è ancora in attività lavorativa, a patto che, a seguito di controlli mirati effettuati dall’INPS, emerga l’effettiva presenza di elementi gravi che ostacolano lo svolgimento della stessa. 

Quali sono gli elementi essenziali per poter richiedere l’indennità di accompagnamento? Innanzitutto, bisogna essere cittadini italiani, anche se, in alcuni casi, viene riconosciuta ai cittadini stranieri, a patto che: risiedono stabilmente sul territorio italiano; siano iscritti all’anagrafe del comune di residenza; dispongano di un permesso di soggiorno da almeno un anno. 

Bisogna inizialmente procedere ad una corretta compilazione della richiesta da inoltrare all’INPS, ente preposto a stabilire l’effettiva fattibilità della domanda, in maniera completa ed esaustiva. Non capita di rado, infatti, che la richiesta venga respinta per qualche vizio di forma, qualche documento mancante o altri piccoli errori dovuti, nella maggior parte dei casi, da una mancata conoscenza completa della materia. 

Per scongiurare che questa ipotesi si concretizzi, è opportuno affidarsi a professionisti seri e qualificati. Da svariati anni, ormai, è possibile ottenere una consulenza di pregio e spessore anche tramite la grande rete telematica. Un chiaro esempio di tutto ciò è riscontrabile collegandosi a risarcimentierimborsi.it, al quale ci si può rivolgere anche per valutare la fattibilità di un ricorso dopo aver ricevuto un’iniziale risposta negativa. E non sono così rari i casi in cui l’intervento si è rilevato efficace, ribaltando l’iniziale diniego dall’INPS. 

Tempi di erogazione dell’indennità 

Per quanto concerne le tempistiche di erogazione, la prima mensilità viene erogata – nella maggior parte dei casi – il mese successivo alla data in cui è stata presentata la domanda, esistono tuttavia delle eccezioni. Può accadere, infatti, che il primo accredito decorra dalla data in cui è stilato il verbale da parte dell’equipe medica dell’INPS, che attesta l’effettiva invalidità del richiedente

A differenza di altre forme di sostentamento, come ad esempio la pensione sociale, l’indennità di accompagnamento viene erogato per un numero massimo di dodici mensilità: la tanto ambita “tredicesima”, di conseguenza, non viene concessa. Se questo è, senza alcun dubbio, un elemento negativo, ne esistono altri che sono estremamente positivi. 

L’indennità di accompagnamento, infatti, non prevede soglie di sbarramento in base al reddito percepito. Essa, infatti, non prevede alcun limite e viene erogata al di là del reddito percepito dal richiedente e dal nucleo famigliare al quale lo stesso appartiene. Passando all’aspetto economicamente, l’indennità di accompagnamento è cresciuta di un 0,5% rispetto allo scorso anno: da €.520.29 del 2020, è stata attualizzata ad €.522,10

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione, poi, riguarda le eventuali sospensioni del riconoscimento della indennità. Se un beneficiario dell’indennità viene ricoverato in una struttura pubblica per un periodo pari o superiore ai 30 giorni di calendario, l’agevolazione verrà sospesa e tornerà ad essere fruibile solo dal mese successivo a quello della data di dimissione ospedaliera

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